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Il 9 novembre la Cour de cassation francese (la ‘Cassazione’) ha sancito il diritto dei lavoratori dipendenti di esimersi – come condizione del lavoro – dall’obbligo del troppo divertimento.

Secondo l’opinione espressa dai magistrati, il rifiuto del ‘divertimento’ coinvolge l’esercizio di una ‘libertà fondamentale’ garantita dalla prima Sezione dell’Articolo 10 della Convention européenne des droits de l’homme e non potrebbe dunque giustificare il licenziamento di un lavoratore a causa del suo essere in qualche modo un ‘guastafeste’.

Il caso riguarda un dipendente – identificato solo come Monsieur “T” – licenziato dallo studio di consulenza dove lavorava per via del suo rifiuto di partecipare a diversi seminari ed eventi organizzati nei weekend che, secondo il datore di lavoro, esemplificavano i ‘valori sociali’ dell’azienda. Secondo il Sig. T, invece, i ‘valori’ conviviali presenti comprendevano il consumo esagerato di alcol, il bullismo, la promiscuità e “l’incitamento ad altri eccessi vari e umilianti”, compreso l’obbligo di dividere il letto con un altro dipendente durante i weekend festaioli…

Gli eccessi citati sono stati poi confermati attraverso la testimonianza di altri dipendenti della società, un fattore che avrà contribuito alla decisione della Corte di non tenere conto delle insistenze del datore di lavoro, secondo cui l’uomo era stato invece licenziato per ‘incompetenza professionale’. Assunto come ‘consulente senior’ a febbraio 2011, Monsieur “T” era statopromosso a ‘direttore’ nel febbraio del 2014 per poi essere licenziato nel marzo del 2015.